Art. 1 Organizzazione - Norme applicabili Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da Sandan S.r.l. Via Lucullo, 3 - 00187 Roma - Tel. 06 4885355. Aut. Regione Lazio n. 5744 del 15/09/1987. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal decr. legt. n.111 del 17/03/95, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20/04/70, resa esecutiva con Legge 29/12/77, n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/29 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19/05/32, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25/02/61 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con Legge 02/03/63 n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto. Art. 2 Contenuto del contratto - Descrizione del pacchetto turistico Il contratto di viaggio è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni Speciali, nonché dal Catalogo o dal programma a stampa. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo o nel programma a stampa. Art. 3 Prenotazioni La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alle disponibilità dei posti e si intende perfezionata con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzatore. L'Agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al Viaggiatore, ai sensi dell'art. 6 decr. legt. 111/95, copia del Contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Art. 4 Prezzo - Revisione - Acconti Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel catalogo e nel contratto. Tale prezzo potrà essere modificato fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto aereo, marittimo e terrestre, del carburante, dei servizi a terra, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti e del tasso di cambio applicato (quale indicato dalle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed, al Viaggiatore, verrà fornita l'esatta indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo ove non diversamente specificato nelle pagine dei prodotti del presente opuscolo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto trenta giorni prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. Le quote alberghiere, se non diversamente indicato, includono il solo pernottamento. Art. 5 Assicurazioni Tutti i Partecipanti ai viaggi ed ai soggiorni descritti nel presente opuscolo, beneficiano dell’abbonamento Europ Assistance, che dà diritto, in caso di necessità, ad usufruire alle seguenti prestazioni: - Centrale operativa in funzione 24 ore su 24 - Consulenza medica - Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia - Rientro degli altri assicurati - Viaggio di un familiare - Accompagnamento dei minori - Rientro dell’assicurato convalescente - Segnalazione di un medico specialista all’estero - Rientro sanitario - Rientro con un familiare assicurato - Prolungamento del soggiorno all’estero - Invio di medicinali urgenti all’estero - Interprete a disposizione all’estero - Anticipo spese di prima necessità - Rientro anticipato - Anticipo cauzione penale all’estero - Segnalazione di un legale all’estero - Invio di messaggi urgenti Il Viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative a copertura dei rischi derivanti dall’annullamento del pacchetto, fatta salva la facoltà da parte della Sandan, di richiedere al Viaggiatore la copertura a garanzia delle penali di annullamento. R.C.T. n.22434 della Europ Assistance Italia S.p.A. |
Fondo di garanzia Ai sensi dell'art. 21 decr. legt. 111 del 17/03/95 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza e/o di fallimento del venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro n. 5 del 17/03/95. Art. 6 Obblighi dei partecipanti I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Art. 7 Accordi specifici Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio qualora ciò sia tecnicamente possibile. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche di pacchetto turistico, così come descritto nel catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo da redigersi per iscritto. Art. 8 Classificazione alberghiera La classificazione alberghiera riflette quella riconosciuta dalle Autorità competenti del Paese di destinazione. In assenza di classificazione ufficiale, la categoria alberghiera è stabilita dall’Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione qualitativa. Art. 9 Cessione del contratto Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione, della propria intenzione di cedere il contratto, all'Organizzatore a mezzo racc.r.r. o in casi di urgenza telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Per la cessione verranno addebitate le seguenti somme: 5% del valore del viaggio con un minimo di Euro 100, oltre a Euro 15 per ogni punto toccato dall'itinerario. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione. Qualora non sia possibile accettare, per specifici pacchetti turistici, richieste di sostituzione, nei termini previsti, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, ciò verrà indicato nelle pagine del Catalogo o nelle Condizioni Speciali. Art. 10 Recesso - Annullamento Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: - aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%. - modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorchè l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti: - usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico, di qualità inferiore, con restituzione di differenza di prezzo; - ricevere la parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi sopraelencate, saranno addebitate la quota di iscrizione se prevista, nonchè le somme sottoindicate, ove non diversamente specificato nelle pagine dei prodotti del presente opuscolo, a titolo di penale: • 10% della quota di partecipazione dall'atto dell'iscrizione fino a trenta giorni lavorativi prima della partenza; • 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; • 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; • 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; dopo tale termine la penale sarà pari all'intera quota di partecipazione. |
Art. 11 Limiti del risarcimento Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno allorchè l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza ovvero allorchè l'annullamento dipenda da causa di forza maggiore. Art. 12 Modifiche dopo la partenza Dopo la partenza, allorchè una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa, o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Art. 13 Responsabilità dell'Organizzatore La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore, per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art.1 pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore, potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni sopra richiamate in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti, per tale responsabilità, previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore; fra le cause di forza maggiore sono da ricomprendere anche scioperi, avverse condizioni metereologiche, calamità naturali, disordini civili e militari. L'Organizzatore inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio. Art. 14 Reclamo Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinchè l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore, vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Norma Legislativa Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge n. 269, 3 agosto 1998: “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Art.15 Foro competente Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. TRASPORTI AEREI: tariffe aeree in vigore al 01/01/2008. Eventuali variazioni delle tariffe aeree determineranno l’adeguamento delle quote pubblicate. VALIDITA’ DELL’OPUSCOLO: Gennaio 2009 - Marzo 2010. quote: in Euro, calcolate in base al cambio del Franco Polinesiano pari a Euro 0,00838 e Dollaro USA al cambio del 21/01/2009 . Eventuali oscillazioni dei cambi e/o variazioni dei costi delle tariffe aeree e dei servizi a terra, determineranno un adeguamento delle quote pubblicate e/o concordate. Durante il periodo da luglio a settembre alcune tariffe alberghiere potrebbero subire un incremento di altissima stagione comunque non superiore al 10%. GRUPPI: minimo partecipanti 15 persone. In collaborazione con: Alitalia - Air New Zealand - Air Tahiti Nui - Air Tahiti - Air France - Lufthansa - Qantas ed altri Vettori Iata. MATERIALE FOTOGRAFICO: Archivio SANDAN, materiale fotografico fornito dalle catene alberghiere e dagli hotel, gie Tahiti Tourisme. testi e COORDINAMENTO: Annelisa Forcella progetto grafico: Umberto Menasci. STAMPA: SO.GRA.RO. S.p.A. - Roma
QUOTA D’ISCRIZIONE: Euro 60,00 a persona
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